Certificati Energetici o Attestato Prestazione Energetica – APE
Certificati Energetici o Attestato Prestazione Energetica – APE
COSA SONO ?
Certificati Energetici (denominato ora APE Attestato Prestazione Energetica ai sensi dell’art. 6 del D.L. 4.6.2013 N. 63) sono documenti emessi a seguito di verifica delle prestazioni energetiche di una o più unità immobiliari. Sinteticamente, consente di determinare quanto “consuma” una casa a livelli energetici come per gli elettrodomestici classificando l’immobile con una lettera da A a G
La validità dei certificati energetici è di 10 anni ma va aggiornato ogni volta che si effettuano interventi energetici. Attenzione però la validità di 10 anni è valida soltanto se si è in possesso di un libretto d’impianto regolare (annualmente timbrato ad ogni controllo del tecnico della caldaia) altrimenti la validità scende al 31 Dicembre del anno successivo a partire dall’ultimo controllo valido fatto ovvero in assenza di libretto caldaia
Leggi l’approfondimento
QUANDO SERVE IL CERTIFICATO ENERGETICO OVVERO L’APE?
CHI DISPONE I CERTIFICATI ENERGETICI? QUANTO COSTA?
Il certificatore deve essere un soggetto abilitato ed iscritto al Collegio Professionale dei Geometri. Io personalmente opero in tutta Lecce e Provincia in quanto è essenziale effettuale un sopralluogo per un rilievo effettivo delle misure e la raccolta di dati e foto diffidate da chi lo produce senza sopralluogo o a prezzi inferiori tipo Groupon….non sono professionali!
Per un appartamento fino a mq. 100/120 Lordi in provincia di LECCE il costo fisso del servizio è di € 150,00 + IVA
Il servizio comprende:
QUANTO TEMPO OCCORRE PER FARE UN CERTIFICATO ENERGETICO?
Le tempistiche dei certificati energetici sono variabili a seconda delle dimensioni dell’immobile da certificare (appartamento, ufficio, palazzo, industria, ecc.).
Per un appartamento fino a 100 mq, i tempi di elaborazione dell’Attestato di Certificazione Energetica o Attestato prestazione Energetica (APE) sono di circa 1 – 2 giorni lavorativi.
Chiedimi ora un rilievo per il tuo Attestato Prestazione Energetica – APE dal Modulo Contatti in fondo alla pagina
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Riporto un estratto del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Art. 15. Sanzioni
(articolo così sostituto dall'art. 12 della legge n. 90 del 2013)
1. L‘ attestato di prestazione energetica APE (ex certificati energetici), il rapporto di controllo tecnico, la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all’articolo 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all’articolo 76, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.
3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L’ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
5. Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
6. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L’ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
7. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
8. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari (ex certificato energetico) nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
9. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari (ex certificati energetici) nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.
10. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
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Certificati Energetici (denominato ora APE Attestato Prestazione Energetica ai sensi dell’art. 6 del D.L. 4.6.2013 N. 63) sono documenti emessi a seguito di verifica delle prestazioni energetiche di una o più unità immobiliari. Sinteticamente, consente di determinare quanto “consuma” una casa a livelli energetici come per gli elettrodomestici classificando l’immobile con una lettera da A a G
La validità dei certificati energetici è di 10 anni ma va aggiornato ogni volta che si effettuano interventi energetici. Attenzione però la validità di 10 anni è valida soltanto se si è in possesso di un libretto d’impianto regolare (annualmente timbrato ad ogni controllo del tecnico della caldaia) altrimenti la validità scende al 31 Dicembre del anno successivo a partire dall’ultimo controllo valido fatto ovvero in assenza di libretto caldaia
Leggi l’approfondimento
QUANDO SERVE IL CERTIFICATO ENERGETICO OVVERO L’APE?
- A partire dal 1° luglio 2010, la normativa vigente (D.lgs 192/2005, D.lgs 311/2006, DPR 59/2009, DM 26/06/2009) prevede l’obbligo per il venditore e per l’affittuario di possedere il certificato energetico, da esibire al futuro acquirente o inquilino, prima dell’effettuazione della compravendita o la locazione dell’immobile.
- Per l’accesso alle detrazioni del 50% sul reddito IRPEF: i certificati energetici fanno parte della documentazione necessaria all'ottenimento degli sgravi fiscali.
CHI DISPONE I CERTIFICATI ENERGETICI? QUANTO COSTA?
Il certificatore deve essere un soggetto abilitato ed iscritto al Collegio Professionale dei Geometri. Io personalmente opero in tutta Lecce e Provincia in quanto è essenziale effettuale un sopralluogo per un rilievo effettivo delle misure e la raccolta di dati e foto diffidate da chi lo produce senza sopralluogo o a prezzi inferiori tipo Groupon….non sono professionali!
Per un appartamento fino a mq. 100/120 Lordi in provincia di LECCE il costo fisso del servizio è di € 150,00 + IVA
Il servizio comprende:
- il sopralluogo con il rilievo delle misure dell’immobile ed analisi delle caratteristiche dei materiali per superfici disperdenti
- la redazione del o dei certificati energetici (denominato ora APE ovvero Attestato Prestazione Energetica ai sensi dell’art. 6 del D.L. 4.6.2013 N. 63)
- l’invio dei certificati energetici ovvero attestato prestazione energetica per posta prioritaria e/o di persona presso il mio ufficio
QUANTO TEMPO OCCORRE PER FARE UN CERTIFICATO ENERGETICO?
Le tempistiche dei certificati energetici sono variabili a seconda delle dimensioni dell’immobile da certificare (appartamento, ufficio, palazzo, industria, ecc.).
Per un appartamento fino a 100 mq, i tempi di elaborazione dell’Attestato di Certificazione Energetica o Attestato prestazione Energetica (APE) sono di circa 1 – 2 giorni lavorativi.
Chiedimi ora un rilievo per il tuo Attestato Prestazione Energetica – APE dal Modulo Contatti in fondo alla pagina
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Riporto un estratto del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Art. 15. Sanzioni
(articolo così sostituto dall'art. 12 della legge n. 90 del 2013)
1. L‘ attestato di prestazione energetica APE (ex certificati energetici), il rapporto di controllo tecnico, la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all’articolo 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all’articolo 76, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.
3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L’ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
5. Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
6. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L’ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
7. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
8. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari (ex certificato energetico) nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
9. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari (ex certificati energetici) nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.
10. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
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